Un’analisi critica della professione del rider e del mondo del food delivery, con Irene Panighetti.
Approfondimento:
La circolare pubblicata il 19 novembre 2020, per prima cosa, contribuisce a tutelare i riders e il lavoro autonomo occasionale. La norma, infatti, garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in mancanza di accordi collettivi nazionali.
In mancanza di contratti collettivi, il comma 2 della circolare stabilisce che i riders non possano essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti. Dovrà essere garantita, inoltre, un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza, l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.
Qui troverete la circolare oggetto del nostro approfondimento.