Contratti di Lavoro
informazioni e differenze su e tra i contratti di lavoro![contratto-di-lavoro contratto-di-lavoro](https://bresciagiovani.it/wp-content/uploads/2021/06/contratto-di-lavoro-1000x400.jpg)
In questa sezione trovi sintetiche indicazioni sui contratti di lavoro che ti potrebbero essere proposti.
Definizione
Il lavoro si dice subordinato quando il lavoratore fornisce la propria prestazione (manuale o intellettuale) alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
Durata
In relazione alla durata del rapporto contrattuale, può essere
- a tempo indeterminato, se non è previsto un termine della prestazione lavorativa
- a tempo determinato, se è previsto un termine della prestazione lavorativa.
Orario
In relazione alla durata dell’orario della prestazione lavorativa, può essere
- a tempo pieno (full time)
- a tempo parziale (part time)
La durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata dalla legge in 40 ore, modificabile in senso riduttivo dai contratti collettivi.
La durata massima dell’orario di lavoro è fissata dalla contrattazione collettiva e non può comunque superare mediamente le 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario.
Si chiama lavoro straordinario quello che eccede le 40 ore settimanali o la minor durata normale fissata dai contratti collettivi.
Part Time
Il contratto di lavoro a tempo parziale è caratterizzato da un orario di lavoro individuale inferiore rispetto all’orario di lavoro normale. In relazione alla collocazione temporale della prestazione lavorativa il part time è:
- orizzontale se il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto
- verticale se il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell’anno
- misto se orizzontale e verticale sono combinati
Cos’è un contratto di collaborazione?
I contratti di collaborazione sono possibili solo se riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il rapporto a collaborazione è possibile in queste situazioni:
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per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento
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per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali
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per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro funzioni
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per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni
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per le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367
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per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni in materia di attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)
Definizione
Detto anche “contratto a chiamata“, è il contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne utilizza la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Può essere a tempo determinato o indeterminato; è prevista anche la possibilità che il lavoro sia prestato in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Quando può essere sottoscritto?
Il contratto può essere concluso con minori di 24 anni e maggiori di 55 e non può superare (a eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Se questo tetto viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo pieno e indeterminato.
Il trattamento economico e normativo, per il periodo lavorato, non può essere meno favorevole di quello di un lavoratore di pari livello.
Nei periodi di non lavoro il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate; in tal caso gli spetta l’indennità di chiamata.
Come viene stipilato?
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta per la prova di:
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durata e ipotesi che consentono la stipulazione del contratto
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luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore (mai inferiore a un giorno lavorativo)
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e relativa indennità di disponibilità, se prevista
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forme e modalità di esecuzione della prestazione di lavoro
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tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità
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misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività
Definizione
È il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un’azienda utilizzatrice un suo lavoratore dipendente, che per tutta la durata della missione svolge l’attività lavorativa nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
È un contratto che coinvolge tre soggetti: l’agenzia, il lavoratore, l’azienda utilizzatrice.
Può essere a tempo determinato o indeterminato. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro è soggetto alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di contratto a tempo indeterminato è prevista un’indennità mensile di disponibilità.
Come viene stipulato?
Il contratto è stipulato in forma scritta; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice.
Nel contratto sono indicati:
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estremi dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia
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numero dei lavoratori da somministrare
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eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e misure di prevenzione adottate
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data di inizio e durata prevista
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mansioni del lavoratore e inquadramento
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luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo
Il lavoratore ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice.
Le agenzie di somministrazione sono autorizzate dal Ministero del lavoro e puoi trovarle sul sito del Ministero del Lavoro.
Cos’è il contratto di apprendistato?
È un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. È a tempo indeterminato e ha durata minima di 6 mesi. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il rapporto prosegue come ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tipologie
Si articola in 3 tipologie:
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Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di istruzione tecnica superiore
È strutturato per coniugare l’istruzione con la formazione professionale aziendale.
È rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni.
La durata del contratto è in relazione al titolo da conseguire, ma non può essere in ogni caso superiore a 3 anni, 4 per il diploma professionale quadriennale.
L’assunzione prevede la stipula di un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.
Dopo il conseguimento del titolo di studio è possibile trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante.
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Apprendistato professionalizzante
È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
È rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, 17 nel caso di possesso di una qualifica professionale.
La durata non può essere superiore ai 3 anni, 5 per profili di artigiano.
La formazione del datore di lavoro è integrata dall’offerta formativa pubblica, svolta in azienda o esternamente, per un totale di 120 ore nel triennio.
L’apprendistato professionalizzante può essere stipulato per le medesime finalità con soggetti percettori di strumento di sostegno al reddito legati alla disoccupazione (compresi i lavoratori in mobilità) senza vincoli anagrafici.
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Apprendistato di alta formazione e ricerca
È finalizzato al conseguimento di un titolo universitario e di alta formazione – compresi dottorati di ricerca e diplomi degli istituti tecnici superiori (ITS) – , per di attività di ricerca e per il praticantato di accesso alle professioni ordinistiche.
È rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma superiore.
L’assunzione prevede la stipula di un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa o l’ente di ricerca.
La formazione esterna all’azienda è svolta dall’istituzione formativa a cui il lavoratore è iscritto.
Siti di riferimento e approfondimenti
Ministero del Lavoro
Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Cliclavoro
Portale pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali