Contratti di Lavoro
informazioni e differenze su e tra i contratti di lavoroIn questa sezione trovi sintetiche indicazioni sui contratti di lavoro che ti potrebbero essere proposti.
Definizione
Il lavoro si dice subordinato quando il lavoratore fornisce la propria prestazione (manuale o intellettuale) alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
Durata
In relazione alla durata del rapporto contrattuale, può essere
- a tempo indeterminato, se non è previsto un termine della prestazione lavorativa
- a tempo determinato, se è previsto un termine della prestazione lavorativa.
Orario
In relazione alla durata dell’orario della prestazione lavorativa, può essere
- a tempo pieno (full time)
- a tempo parziale (part time)
La durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata dalla legge in 40 ore, modificabile in senso riduttivo dai contratti collettivi.
La durata massima dell’orario di lavoro è fissata dalla contrattazione collettiva e non può comunque superare mediamente le 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario.
Si chiama lavoro straordinario quello che eccede le 40 ore settimanali o la minor durata normale fissata dai contratti collettivi.
Part Time
Il contratto di lavoro a tempo parziale è caratterizzato da un orario di lavoro individuale inferiore rispetto all’orario di lavoro normale. In relazione alla collocazione temporale della prestazione lavorativa il part time è:
- orizzontale se il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto
- verticale se il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell’anno
- misto se orizzontale e verticale sono combinati
Cos’è un contratto di collaborazione?
I contratti di collaborazione sono possibili solo se riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il rapporto a collaborazione è possibile in queste situazioni:
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per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento
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per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali
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per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro funzioni
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per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni
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per le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367
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per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni in materia di attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)
Definizione
Detto anche “contratto a chiamata“, è il contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne utilizza la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Può essere a tempo determinato o indeterminato; è prevista anche la possibilità che il lavoro sia prestato in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Quando può essere sottoscritto?
Il contratto può essere concluso con minori di 24 anni e maggiori di 55 e non può superare (a eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Se questo tetto viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo pieno e indeterminato.
Il trattamento economico e normativo, per il periodo lavorato, non può essere meno favorevole di quello di un lavoratore di pari livello.
Nei periodi di non lavoro il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate; in tal caso gli spetta l’indennità di chiamata.
Come viene stipilato?
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta per la prova di:
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durata e ipotesi che consentono la stipulazione del contratto
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luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore (mai inferiore a un giorno lavorativo)
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e relativa indennità di disponibilità, se prevista
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forme e modalità di esecuzione della prestazione di lavoro
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tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità
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misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività
Definizione
È il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un’azienda utilizzatrice un suo lavoratore dipendente, che per tutta la durata della missione svolge l’attività lavorativa nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
È un contratto che coinvolge tre soggetti: l’agenzia, il lavoratore, l’azienda utilizzatrice.
Può essere a tempo determinato o indeterminato. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro è soggetto alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di contratto a tempo indeterminato è prevista un’indennità mensile di disponibilità.
Come viene stipulato?
Il contratto è stipulato in forma scritta; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice.
Nel contratto sono indicati:
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estremi dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia
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numero dei lavoratori da somministrare
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eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e misure di prevenzione adottate
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data di inizio e durata prevista
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mansioni del lavoratore e inquadramento
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luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo
Il lavoratore ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice.
Le agenzie di somministrazione sono autorizzate dal Ministero del lavoro e puoi trovarle sul sito del Ministero del Lavoro.
Cos’è il contratto di apprendistato?
È un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. È a tempo indeterminato e ha durata minima di 6 mesi. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il rapporto prosegue come ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tipologie
Si articola in 3 tipologie:
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Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di istruzione tecnica superiore
È strutturato per coniugare l’istruzione con la formazione professionale aziendale.
È rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni.
La durata del contratto è in relazione al titolo da conseguire, ma non può essere in ogni caso superiore a 3 anni, 4 per il diploma professionale quadriennale.
L’assunzione prevede la stipula di un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.
Dopo il conseguimento del titolo di studio è possibile trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante.
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Apprendistato professionalizzante
È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
È rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, 17 nel caso di possesso di una qualifica professionale.
La durata non può essere superiore ai 3 anni, 5 per profili di artigiano.
La formazione del datore di lavoro è integrata dall’offerta formativa pubblica, svolta in azienda o esternamente, per un totale di 120 ore nel triennio.
L’apprendistato professionalizzante può essere stipulato per le medesime finalità con soggetti percettori di strumento di sostegno al reddito legati alla disoccupazione (compresi i lavoratori in mobilità) senza vincoli anagrafici.
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Apprendistato di alta formazione e ricerca
È finalizzato al conseguimento di un titolo universitario e di alta formazione – compresi dottorati di ricerca e diplomi degli istituti tecnici superiori (ITS) – , per di attività di ricerca e per il praticantato di accesso alle professioni ordinistiche.
È rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma superiore.
L’assunzione prevede la stipula di un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa o l’ente di ricerca.
La formazione esterna all’azienda è svolta dall’istituzione formativa a cui il lavoratore è iscritto.
Siti di riferimento e approfondimenti
Ministero del Lavoro
Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Cliclavoro
Portale pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali