Tirocinio, apprendistato e periodo di prova non sono la stessa cosa: molti elementi giuridici e di finalità li distinguono.
Se anche tu no sai esattamente in cosa consistano, leggi questo articolo in cui ti spieghiamo quali sono le loro caratteristiche e come distinguerli.
Il tirocinio extracurricolare
Il tirocinio extracurricolare – cioè quello che si svolge al di fuori di un percorso di studio – non è un rapporto di lavoro, bensì un’esperienza all’interno di un’azienda finalizzata all’orientamento professionale, ad acquisire competenze e all’inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o soggetti svantaggiati.
Dal 2022 è in corso una revisione della normativa – a livello nazionale e comunitario – non ancora completata. Perciò la normativa attualmente vigente è suscettibile di cambiamenti.
Il tirocinio attualmente regolamentato dalla nostra legislazione è caratterizzato da questi elementi:
– coinvolge 3 soggetti: il tirocinante, l’azienda ospitante, il soggetto promotore (generalmente il centro per l’impiego, oppure i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, i servizi pubblici di inserimento lavorativo per i disabili, i centri convenzionati per la formazione professionale o l’orientamento, le cooperative sociali ecc.)
– durata minima di 2 mesi, massima di 12
– è attivato tramite una convenzione stipulata tra ente promotore e azienda ospitante
– prevede un progetto formativo individuale sottoscritto fra i tre soggetti
– prevede la nomina di un tutor aziendale e di un tutor didattico-organizzativo
– prevede sempre la corresponsione obbligatoria di un’indennità, il cui ammontare varia da regione a regione
A cosa prestare attenzione
Capita di imbattersi in offerte di lavoro in cui la figura ricercata è il tirocinante (o stagista).
Attenzione dunque: se è rivolto a persone che non abbiano i requisiti, se non sono previsti tutor aziendale e didattico, se non viene redatto un progetto formativo, se ti affidano incarichi in sostituzione di altri lavoratori, se non vieni formato, si tratta di una violazione della legislazione sul tirocinio.
L’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni.
Ha durata minima di 6 mesi. Al termine, le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il rapporto prosegue come ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ci sono 3 tipologie di apprendistato:
– per acquisire una qualifica e un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria, un certificato di istruzione tecnica superiore
– professionalizzante
– di alta formazione e ricerca
Le sue caratteristiche fondamentali sono:
- nomina del tutor aziendale e di un tutor formativo
- definizione dei contenuti della formazione
- definizione del monte ore della formazione interna all’azienda ed esterna presso l’istituzione formativa
A cosa prestare attenzione
È un contratto di lavoro con finalità formativa.
Se ti viene proposto un contratto di apprendistato senza le caratteristiche sopra descritte, si tratta di violazione della legislazione in materia di apprendistato.
Il periodo di prova
Il periodo di prova è quella fase iniziale di un rapporto di lavoro che serve al datore di lavoro per valutare le capacità del lavoratore e al lavoratore per verificare l’ambiente di lavoro.
Durante il suo svolgimento le parti – datore di lavoro e lavoratore – possono recedere dal rapporto senza preavviso, senza particolari motivazioni, senza corrispondere indennità.
La durata del periodo di prova è fissata dai contratti collettivi nazionali e si differenzia in base alla qualifica; non può comunque mai eccedere il limite massimo fissato dalla legge di 6 mesi.
Il periodo di prova non è obbligatorio: un’azienda può assumere saltando il periodo di prova.
Tuttavia, se previsto, deve risultare da atto scritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa, altrimenti il rapporto di lavoro si considera senza periodo di prova.
Se nell’atto è prevista una durata minima, il datore di lavoro non può recedere prima. Può invece farlo cessare prima della scadenza se ha dato esito positivo, ma con il consenso del lavoratore.
Al termine del periodo di prova il rapporto prosegue senza necessità di alcuna formalità: l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro (retribuzione, contributi, maturazione ferie ecc.).
A cosa prestare attenzione
Il periodo di prova deve essere sempre retribuito e matura le spettanze del lavoratore (tredicesima, ferie ecc.).
Pertanto, se il rapporto di lavoro si interrompe durante il periodo di prova sarai pagato per il lavoro svolto; se il rapporto prosegue, il periodo di prova sarà computato nell’anzianità di servizio.
Se ti viene proposto un periodo di prova non retribuito si tratta di violazione della legge e di lavoro nero.
Ora che ti è chiaro cosa siano tirocinio, apprendistato e periodo di prova puoi affrontare le offerte di lavoro e i colloqui con più consapevolezza!
Fotografia di aymane jdidi da Pixabay