Smart working o lavoro agile. In Italia è esploso durante la pandemia di Covid 19 e le aziende sono state sollecitate a usarlo il più possibile. Passata l’emergenza, molto lavoro agile è venuto meno, ma il termine è rimasto in uso per indicare il lavoro svolto da casa.
In realtà, non esiste solo lo smart working, ma anche l’home working. Spesso smart working e home working vengono confusi, come se si trattasse della stessa cosa. In realtà, ci sono differenze tra l’uno e l’altro ed è bene conoscerle.
In questo articolo ti spieghiamo in cosa consistono smart working e home working, così non li confonderai più.
Rimarchiamo che in entrambi i casi stiamo parlando della modalità di svolgimento di lavoro subordinato.
Smart working: il lavoro agile
Cosa sia il lavoro agile ce lo dice la legge che lo ha introdotto nel 2017:
“Una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.” (Art. 18, comma 1, L. 22 maggio 2017, n. 81)
La norma introduce una valutazione qualitativa e di organizzazione flessibile della prestazione lavorativa; rilevante non è il “quanto”, ma il “come”, cioè il risultato.
La legge impone inoltre alle aziende di dare priorità alle richieste di lavoro agile formulate dai lavoratori:
– con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità
– con disabilità in situazione di gravità accertata
– che siano caregivers
Caratteristiche principali:
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sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, che il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro; l’accordo serve anche a definire alcuni dettagli, ad esempio eventuali orari di reperibilità
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luogo di lavoro non fisso: il lavoratore non è obbligato a svolgere la prestazione lavorativa da una postazione specifica; non importa da dove lavora (casa o altri luoghi), l’importante è il risultato
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la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno
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orario non fisso: il lavoratore non è tenuto a rispettare orari specifici; il lavoro è organizzato per fasi, cicli e obiettivi perciò basta che il lavoratore raggiunga gli obiettivi prefissati nei tempi utili per l’azienda
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strumenti forniti dall’azienda: gli strumenti tecnologici che il lavoratore utilizza nello svolgimento della prestazione (computer, stampanti, connessione internet, applicazioni ecc.) devono essere forniti dall’azienda
Home working: il lavoro da casa o lavoro da remoto
Lo dice il nome: l’home working è il lavoro che viene svolto da casa, cioè l’azienda dà al dipendente la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa a casa sua. Le stesse mansioni prima svolte in ufficio, con le medesime regole, gli stessi vincoli e le stesse funzioni, verranno svolte da casa.
Nell’home working viene mantenuta la natura quantitativa della prestazione lavorativa.
Caratteristiche principali:
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sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente
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carico di lavoro uguale: il carico di lavoro svolto da casa è uguale a quello che veniva svolto sul luogo di lavoro
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luogo di lavoro fisso: il lavoratore indica nell’accordo con l’azienda quale sarà il luogo preciso dell’attività lavorativa
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orario fisso: il lavoratore svolgerà l’attività lavorativa negli stessi orari in cui la svolgeva sul luogo di lavoro o secondo gli orari concordati contrattualmente
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strumenti forniti dall’azienda: la dotazione tecnologica è responsabilità del datore di lavoro, come l’installazione e la manutenzione
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il datore di lavoro è responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro
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natura volontaria: il lavoro da casa può essere revocato
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