Smart working e home working: differenze

Smart working e home working: differenze 21 Giugno 2024

Smart working e home working non sono la stessa cosa, anche se spesso si usano come sinonimi.

Ci sono invece differenze negli elementi che caratterizzano queste due modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Te le spieghiamo in questo articolo.

Ma prima di procedere, una precisazione: smart working e home working sono modalità di svolgimento di una prestazione lavorativa subordinata. Vuoi sapere cosa caratterizza il lavoro subordinato? Leggi l’articolo di approfondimento.

 

Smart working: il lavoro agile

Cos’è il lavoro agile, o smart working, ce lo dice la legge che l’ha introdotto nel 2017:

“Una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.” (Art. 18, comma 1, L. 22 maggio 2017, n. 81)

La norma introduce una valutazione qualitativa e di organizzazione flessibile della prestazione lavorativa; rilevante non è il “quanto”, ma il “come”, cioè il risultato.

La legge impone inoltre alle aziende di dare priorità alle richieste di lavoro agile formulate dai lavoratori:

– con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità

– con disabilità in situazione di gravità accertata

– che siano caregivers

 

Caratteristiche principali

Lo smart working si caratterizza per:

  • sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, da inviare al Ministero del lavoro, che definisce anche alcuni dettagli, ad esempio eventuali orari di reperibilità

  • luogo di lavoro non fisso: il lavoratore non è obbligato a svolgere la prestazione lavorativa da una postazione specifica; non importa da dove lavora (casa o altri luoghi), l’importante è il risultato

  • prestazione lavorativa: si svolge in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno

  • organizzazione per fasi, cicli e obiettivi: basta che il lavoratore raggiunga gli obiettivi prefissati nei tempi utili per l’azienda

  • orario: il lavoratore non è tenuto a rispettare orari specifici, cioè l’orario di lavoro non è fisso

  • strumenti: gli strumenti tecnologici che il lavoratore utilizza nello svolgimento della prestazione (computer, stampanti, connessione internet, applicazioni ecc.) devono essere forniti dall’azienda

 

Home working: il lavoro da casa

Home working, lo dice il nome, è il lavoro svolto da casa. L’azienda dà al dipendente la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa a casa sua.

Le stesse mansioni prima svolte in ufficio, con le medesime regole, gli stessi vincoli e le stesse funzioni, verranno svolte da casa.

Nell’home working viene mantenuta la natura quantitativa della prestazione lavorativa.

 

Caratteristiche principali

L’home working si caratterizza per:

  • sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente

  • carico di lavoro: il carico di lavoro svolto da casa è uguale a quello che veniva svolto sul luogo di lavoro

  • luogo di lavoro: il lavoratore indica nell’accordo con l’azienda quale sarà il luogo preciso dell’attività lavorativa, cioè il luogo di lavoro è fisso

  • orario: il lavoratore svolgerà l’attività lavorativa negli stessi orari in cui la svolgeva sul luogo di lavoro o secondo gli orari concordati contrattualmente, cioè l’orario di lavoro è fisso

  • strumenti: la dotazione tecnologica è responsabilità del datore di lavoro, come l’installazione e la manutenzione

  • sicurezza sul luogo di lavoro. è responsabilità del datore di lavoro

  • natura dell’accordo: l’accordo è volontario, perciò il datore di lavoro può revocarlo

 

 

 

Fotografia di Arek Socha da Pixabay