Prestazioni di lavoro occasionali: nuova disciplina

Prestazioni di lavoro occasionali: nuova disciplina 29 Agosto 2023

La disciplina delle prestazioni occasionali di lavoro, introdotta nel 2017 e modificata nel 2018, è stata ulteriormente modificata con la legge di bilancio approvata nel dicembre 2022. Facciamo il punto sulla disciplina in vigore dal 2023.

 

La normativa prevede limiti economici:

  • limite di 5000 euro annuali per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori

  • limite di 1000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (ad eccezione delle società sportive che utilizzano steward negli stadi)

  • limite di 2500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore

Le disposizioni si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte in discoteche, sale da ballo, night club e simili.

 

Sono previsti oneri applicati al compenso, a carico dell’utilizzatore:

  • contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%

  • assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%

 

Il prestatore occasionale ha i seguenti diritti:

– assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

– assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

– riposo giornaliero, pause e riposi settimanali

 

I compensi percepiti dal prestatore:

– sono esenti da imposizione fiscale

– non incidono sul suo stato di disoccupato

– sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

 

Sono previsti divieti all’utilizzo della prestazione occasionale:

– per i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
– da parte delle imprese del settore agricolo

Inoltre non è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Regimi particolari sono previsti per le pubbliche amministrazioni e per gli enti locali.

Nel biennio 2023-24 per le attività lavorative occasionali in agricoltura viene applicato un regime particolare.

 

 

Foto: wgbieber da Pixabay