Hai sentito parlare di lavoro intermittente – o di lavoro a chiamata – ma non hai le idee chiare su cosa sia? Te lo spieghiamo in questo articolo.
Lavoro intermittente: cos’è e garanzie
Nel lavoro intermittente il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.
I lavoratori intermittenti devono avere età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55.
Il lavoratore può essere utilizzato per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari, fatta eccezioni per il settore turistico, pubblici esercizi e dello spettacolo.
Pertanto, in caso di superamento di tale periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova di vari elementi ad esempio durata, luogo e modalità della disponibilità, trattamento economico, indennità di disponibilità.
Se il lavoratore ha garantito la disponibilità a rispondere alle chiamate, gli spetta l’indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi.
Se non ha garantito la propria disponibilità, il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo per i periodi in cui non lavora.
Quando non si può usare
Per evitare abusi nell’utilizzo di questa particolare tipologia di contratto, la legge stabilisce che il lavoro intermittente non possa essere usato:
– in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
– presso unità produttive dove, nei 6 mesi precedenti, ci sono stati licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
– presso unità produttive dove sono in corso sospensione del lavoro o riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
– da datori di lavoro che non hanno svolto la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
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