Vuoi diventare docente di scuola secondaria? La strada è piuttosto lunga, ma seguendo le nostre indicazioni ti sarà tutto chiaro.
Innanzitutto distinguiamo il docente di ruolo dal docente non di ruolo.
Per diventare docente di ruolo occorre:
- conseguire una laurea magistrale
- conseguire l’abilitazione all’insegnamento
- superare un concorso pubblico
Tuttavia l’immissione in ruolo non è indispensabile per insegnare: in attesa di partecipare a un concorso e superarlo, puoi fare supplenze.
Formazione e abilitazione del docente
Per diventare docente di scuola secondaria occorre aver conseguito uno dei seguenti titoli:
– Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento*, Laurea Vecchio Ordinamento, Diploma accademico di II livello*, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento
– Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici)
*Per la ricerca dei corsi universitari e dei corsi AFAM utilizza la banca dati del sito ministeriale Universitaly.
Dopo il titolo, occorre conseguire l’abilitazione tramite specifico corso universitario che conferisce 60 CFU.
I percorsi abilitanti sono a numero chiuso con selezione sulla base del titolo (voto di laurea, certificazioni linguistiche, master e dottorati…) e sono rivolti a: laureati magistrali, iscritti a un corso di laurea magistrale, iscritti a un corso di laurea a ciclo unico (purché si siano acquisiti almeno 180CFU) e diplomati ITP fino al 31 dicembre 2024 (dopo tale data sono richiesti laurea/titolo AFAM di I livello).
Il percorso prevede prove finali, superate le quali si ottiene l’abilitazione per la classe di riferimento, che consentirà l’accesso al concorso pubblico.
Il concorso
Il titolo di studio universitario indirizza verso determinate materie scolastiche in relazione alle classi di concorso stabilite dal Ministero dell’Istruzione. Le classi di concorso sono codici utilizzati dal MUR per identificare le materie di insegnamento.
I concorsi, per titoli ed esami, sono nazionali e indetti a cadenza annuale su base regionale.
Chi supera il concorso è assunto a tempo indeterminato e deve svolgere un periodo di 1 anno di formazione e prova in servizio. Al termine sono previste una prova finale e la valutazione conclusiva da parte del dirigente scolastico.
Accesso al lavoro: supplenze
L’immissione in ruolo non è l’unica via per insegnare nella scuola pubblica: esistono infatti anche gli incarichi di supplenza sulla base di graduatorie.
Le Graduatorie provinciali di supplenza hanno validità biennale e sono costituite da:
– Prima fascia (personale abilitato)
– Seconda fascia (personale non abilitato)
In fase di istanza di iscrizione si può chiedere anche l’iscrizione alla graduatoria di istituto.
Le Graduatorie di istituto sono articolate in 3 fasce:
– Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento
– Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia
– Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia
Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali di supplenza, per supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente e per supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.
L’insegnamento nelle scuole private
Quando si parla di insegnamento nelle scuole non pubbliche, occorre distinguere tra:
-
paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000): svolgono un servizio pubblico; il riconoscimento garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali
-
non paritarie e straniere: sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno; la frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma le scuole non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale, pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria
L’accesso all’insegnamento nelle scuole non statali è subordinato all’autocandidatura presso gli istituti. Verranno valutati quindi il CV (titolo, esperienze, hard skills e soft skills) e la motivazione all’insegnamento.
Requisito minimo è un titolo di studio universitario inerente alla materia d’insegnamento. Non è richiesta invece l’abilitazione all’insegnamento.
Approfondimenti
DPCM del 4 agosto 2023 – Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
D.Lgs. 59/2017 – Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Reclutamento del personale scolastico – MUR
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