Nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

19 Febbraio 2024

Sei un lavoratore dello spettacolo? Dal 1° gennaio 2024 puoi beneficiare della nuova indennità di discontinuità.

 

Cos’è l’indennità di discontinuità

È un’indennità strutturale e permanente in favore di:

– lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

lavoratori subordinati a tempo determinato che appartengono alla categoria dei  lavoratori discontinui del settore dello spettacolo

lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità

 

A chi spetta, come presentare la domanda

È riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti indicati dalla legge.

La nuova indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

– essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano

– residenti in Italia da almeno un anno

– possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda

– aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo

– avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo

– non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità

– non essere titolare di pensione diretta

 

La prestazione sarà della misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno solare precedente la richiesta.

La richiesta va presentata all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno.

 

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Fotografia di WikimediaImages da Pixabay