Riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Italia

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Italia 22 Marzo 2018

Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2021.

Vuoi ottenere il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero? La procedura potrebbe essere lunga, ma non scoraggiarti, ne vale la pena e qui ti diamo i riferimenti essenziali!

 

Un titolo di studio conseguito all’estero non è automaticamente riconosciuto in Italia – cioè non ha valore legale – perciò per utilizzarlo occorre chiederne il riconoscimento giuridico alle autorità italiane competenti.

Perché è utile ottenere il riconoscimento? Ti può essere utile per il proseguimento degli studi nel sistema scolastico e universitario, per l’esercizio di una professione o per la partecipazione a un concorso.

 

Attenzione ai termini

Spesso quando si parla di riconoscimento di titoli di studio si usano termini diversi come se avessero lo stesso significato. Attenzione! In realtà esprimono situazioni giuridiche differenti. Pertanto è importante conoscere il significato esatto dei termini equipollenza, equivalenza, riconoscimento.

  • equipollenza (scolastica e accademica): è l’equiparazione di un titolo di studio conseguito all’estero con un titolo presente nell’ordinamento italiano; esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo italiano tanto da poterlo definire equivalente e dandogli lo stesso peso giuridico; è il riconoscimento più ampio ed è valido a tutti gli effetti giuridici
  • equivalenza: è la dichiarazione di riconoscimento del titolo straniero emessa esclusivamente per consentire ai cittadini comunitari la partecipazione a un concorso pubblico; la domanda va presentata in relazione allo specifico concorso e la dichiarazione ha valore solo per l’accesso ad esso
  • riconoscimento: stabilisce una comparazione di livello con un titolo italiano e ne consente l’utilizzo per alcuni fini (ad esempio prosecuzione degli studi, accesso alle professioni); gli effetti giuridici del riconoscimento sono diversi rispetto all’equipollenza, in quanto si riferiscono ai soli fini della richiesta

 

Dichiarazione di valore in loco: cos’è?

Per prima cosa devi munirti della dichiarazione di valore in loco, che è un documento ufficiale, scritto in italiano, che riporta informazioni sul titolo conseguito all’estero e sul suo valore nel paese in cui è stato conseguito.
È rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata/Consolato) con giurisdizione sul territorio dove è stato conseguito il titolo.
La dichiarazione di valore non attribuisce alcun riconoscimento legale al titolo, ma è fondamentale perché è richiesta nelle procedure di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.

Attenzione!
La dichiarazione di valore non va confusa con la traduzione legale del titolo, che consiste nella sola traduzione giurata fatta da un traduttore professionista – che ne garantisce la fedeltà al testo originale – o da terzi e successivamente legalizzata dal consolato.

 

Cosa riconoscere?
  • diploma di scuola secondaria di I grado
  • diploma di scuola secondaria di II grado
  • laurea/diploma di istituzioni del comparto AFAM (accademia, conservatorio)
  • dottorato di ricerca
  • qualifiche professionali

 

Scuola secondaria di I grado (primo ciclo di studi, obbligo scolastico)

Possono richiedere l’equipollenza al diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione:

  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini dello Spazio Economico Europeo
  • i cittadini della Confederazione elvetica
  • i cittadini di San Marino
  • i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria

La richiesta va presentata all’Ufficio scolastico territoriale (UST) competente a livello territoriale, cioè quello della provincia di residenza.

Requisiti essenziali sono:

  • percorso di studi di pari grado e durata o di grado superiore a quello italiano
  • durata degli studi all’estero non inferiore a 8 anni

Attenzione!
Al momento sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’equipollenza coloro che non hanno cittadinanza europea (anche se regolarmente soggiornanti in Italia) in assenza di specifici accordi internazionali tra Italia e singoli paesi.

 

Diploma di scuola superiore

Possono richiedere l’equipollenza a un diploma italiano, a prescindere dal paese in cui il titolo è stato conseguito:

  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini dello Spazio Economico Europeo
  • i cittadini della Confederazione elvetica
  • i cittadini di San Marino
  • i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria

La richiesta va presentata a un Ufficio Scolastico Regionale (USR).

Requisiti essenziali sono:

  • durata degli studi all’estero non inferiore a 12 anni
  • aver compiuto 18 anni

L’autorità competente esamina la conoscenza della lingua italiana, il contenuto degli studi e la loro corrispondenza con quelli italiani ed eventualmente verifica le conoscenze culturali, tecniche e professionali attinenti alle materie che caratterizzano il titolo italiano.

Attenzione!
Al momento sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’equipollenza coloro che non hanno cittadinanza europea (anche se regolarmente soggiornanti in Italia) in assenza di specifici accordi internazionali tra Italia e singoli paesi.

 

Riconoscimento della laurea

Possono richiedere l’equipollenza a una laurea italiana sia i cittadini comunitari che gli extracomunitari.

La richiesta va presentata in un ateneo a scelta, purché nel suo statuto vi sia un corso di studi comparabile con quello completato all’estero.

Le autorità accademiche si esprimono valutando, in autonomia e caso per caso, il contenuto degli studi e gli esami sostenuti. Il riconoscimento della laurea non è sempre automatico: l’università potrebbe richiedere di integrare il percorso di studi con altri esami, di svolgere tirocini o pratiche di laboratorio, di elaborare e discutere la tesi.

Attenzione!
Il riconoscimento di un titolo da parte dell’università concerne solo finalità “accademiche”. Il riconoscimento a fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle amministrazioni competenti per materia.

Ogni paese europeo dispone di un centro nazionale d’informazione sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

Approfondisci le informazioni per il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero.

 

Riconoscimento del dottorato di ricerca

Possono richiedere l’equipollenza a un dottorato italiano sia i cittadini comunitari che gli extracomunitari.

La richiesta va presentata al MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, che si avvale del parere, rispettivamente, del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale.

 

Riconoscimento di un titolo del settore AFAM (accademia, conservatorio)

Possono richiedere l’equipollenza a un titolo del comparto AFAM solo i cittadini comunitari.

La richiesta va presentata al MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, che si avvale del parere, rispettivamente, del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale.

 

Riconoscimento finalizzato

In alternativa all’equipollenza, procedimento lungo ed escluso in certi casi, si può chiedere un riconoscimento del livello di studi conseguito all’estero per specifiche finalità, quali iscriversi all’università o proseguire gli studi universitari, partecipare a un concorso (vedi paragrafo Equivalenza per fini concorsuali), accedere a un praticantato, per fini previdenziali ecc.
In questo caso  la domanda di riconoscimento si presenta direttamente all’amministrazione che è interessata al riconoscimento o da essa si ricevono informazioni sull’autorità competente a rilasciarlo.

 

Equivalenza per fini concorsuali

L’accesso alla pubblica amministrazione italiana avviene di norma tramite concorso pubblico. I cittadini comunitari possono partecipare ai concorsi italiani munendosi di una dichiarazione di equivalenza del titolo conseguito in Unione Europea.

Questa procedura serve a  valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano. Il titolo riconosciuto, infatti, ha valore unicamente per l’accesso al concorso a cui si intende partecipare.

La domanda va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento

 

Riconoscimento delle professioni

in Italia le professioni si dividono in due categorie:

  • non regolamentate
  • regolamentate

Per svolgere in Italia una professione non-regolamentata non è necessario ottenerne il riconoscimento del titolo.

Le professioni regolamentate sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i requisiti di addestramento alla pratica della professione.
L’esercizio di queste professioni è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata. Pertanto chi possiede un titolo professionale estero deve ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.

L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere distinguendo tra qualifiche di provenienza comunitaria ed extracomunitaria:

  • per le qualifiche di provenienza comunitaria l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento)
  • per le qualifiche di provenienza non comunitaria il riconoscimento avviene attraverso misure compensative

Consulta informazioni per il riconoscimento professionale.

Consulta l’elenco delle professioni regolamentate con la relativa autorità competente.

 

Iscriversi in una scuola superiore italiana

Bisogna distinguere due casi:

  • cittadini stranieri in obbligo di istruzione
  • cittadini stranieri non in obbligo di istruzione

Qualora tu sia ancora in età di obbligo di istruzione secondo la legge italiana, devi presentare domanda di iscrizione direttamente alla scuola che vuoi frequentare.
La scuola ti inserirà nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti decida l’inserimento in una classe diversa (superiore o inferiore), tenuto conto di: ordinamento degli studi del tuo paese, livello di preparazione, competenze, abilità percorso di studi seguito, titolo di studi posseduto.

Se invece non sei più soggetto all’obbligo scolastico, la scuola ti inserirà nella classe richiesta solo se proverai di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe. La tua età comunque non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.

Per la tua scelta scolastica può esserti utile conoscere la scuola italiana e l’offerta formativa a Brescia.

 

Iscriversi all’università

Per essere ammessi al primo ciclo dell’istruzione universitaria italiana occorre essere in possesso di un Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore (comunemente detto “Maturità”).

Un diploma conseguito all’estero (comunitario ed extracomunitario) consente l’accesso ai corsi di laurea in Italia se ha questi requisiti:

  • è stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo straniero
  • è valido per l’iscrizione all’università nel paese che lo ha rilasciato
  • è stato rilasciato dopo almeno 12 anni complessivi di studio, tra scuola primaria e scuola secondaria

Attenzione!
Per alcune tipologie di titoli valgono regole un po’ differenti.

Per la tua scelta universitaria può esserti utile conoscere il sistema universitario italiano, le università italiane, l’offerta formativa degli atenei.

 

 

 

 

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